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Approvazione lunga del bilancio

L’Articolo 2364 del codice civile per le Spa e l’articolo 2478-bis del codice civile per le Srl prevedono anche la possibilità di approvare il bilancio oltre i 120 giorni ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, se lo statuto lo prevede e quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. 

Poiché i 180 sono una facoltà derogatoria del termine ordinario di approvazione del bilancio, non ci sono cause stabilite a priori che permettono l’approvazione lunga del bilancio, ma è nella discrezionalità e responsabilità degli amministratori stabilire quando ricorrano le condizioni per approvare il bilancio oltre i 120 giorni ordinari. Le cause devono essere plausibili in quanto vanno indicate nell’informativa di bilancio.

Lo scorso anno derogando a quanto previsto dagli articoli 2364 e 2478-bis del codice civile, l’articolo 106 del D.L. 18/2020, emanato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, disponeva la possibilità di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche se tale maggior termine non era statutariamente previsto.

Tale deroga per i bilanci chiusi al 31/12/2021 non è più ammessa.

Pertanto i consigli di amministrazioni devono trovare motivazioni plausibili per approvare i bilanci in termini più lunghi. Tra queste, quelle che accomunano gran parte delle imprese presenti sul territorio possono essere:

  • il perdurare della pandemia 
  • il conflitto Russo-Ucraino
  • le valutazioni in merito alla rivalutazione dei beni effettuato nell’esercizio 2020

Mentre il primo è un effetto che a livello numerico può aver impattato nei primi mesi del 2021, nel 2022 può aver causato ritardi per il persistere dell’obbligo di quarantena che può aver influito sulla tempestiva predisposizione della bozza di bilancio.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, sebbene è un evento successivo alla chiusura del bilancio e non ha un effetto diretto su di esso, tuttavia, obbliga gli amministratori a determinare l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico oltreché per poterne dare informativa nel bilancio anche per verificare il presupposto della continuità aziendale.

Infine per quanto riguarda il terzo aspetto, su cui si è già scritto molto, le aziende devono valutare attentamente le possibili alternative:

  • rivalutazione solo civilistica dei beni non rivalutati l’anno precedente
  • possibilità di ammortizzare i marchi e gli avviamenti in 18 anni integrando l’imposta sostitutiva già versata
  • mantenere lo status quo ammortizzando i marchi e gli avviamenti rivalutati nel 2020 in 50 anni e gestendo la fiscalità differita
  • eliminare la rivalutazione fiscale dei marchi e avviamenti mantenendo solo quella civilistica
  • eliminare sia la rivalutazione fiscale sia civilistica di marchi e avviamenti

Queste potrebbero essere le cause, oltre a quelle specifiche che ogni singola azienda può affrontare, che possono comportare delle valutazioni e ritardare l’approvazione dei bilanci.