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Bonus 110% – Il ruolo del revisore

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto “Rilancio”), con l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha, inoltre, previsto, per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante, previo apposizione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il decreto fisco-lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri, é intervenuto  sull’articolo 3, comma 3, lettera a) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 abilitando di fatto i revisori legali al rilascio del visto di conformità per le asseverazioni del superbonus. Tale modifica e’ stata fortemente voluta dall’INRL per tramite del suo presidente Ciro Monetta.

Il visto di conformità garantisce all’Amministrazione finanziaria la corretta applicazione delle norme tributarie da parte dei contribuenti, tramite la “certificazione” da parte di soggetti abilitati al rilascio.

Attraverso l’apposizione del visto di conformità il professionista:

  • garantisce al contribuente assistito il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevola l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
  • contrasta il fenomeno legato alla compensazione di crediti inesistenti.

L’attività per il rilascio del visto di conformità consiste in un controllo formale di tipo documentale e non di merito svolta dal professionista, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli importi.

Nel caso del Superbonus, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.Alla luce delle responsabilità amministrative e talvolta penali, derivanti da eventuali errori o infedeltà nell’effettuazione dei controlli, i professionisti saranno tenuti a svolgere il lavoro in modo attento e scrupoloso.

I soggetti incaricati del rilascio del visto conformità sono responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione dello stesso.

Per quanto riguarda la contabilizzazione in bilancio, L’OIC ha pubblicato le linee guida sulle “modalità di contabilizzazione per le imprese del c.d. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi” per le quali è applicabile la disciplina della cessione a terzi sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Contabilmente tale credito deve essere trattato come un contributo in conto impianti in quanto si prefigurano i tre requisiti previsti dal paragrafo 86 dell’OIC 16:

  1. le somme sono erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime;
  2. il beneficio fiscale è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma;
  3. il beneficio fiscale è commisurato al costo dell’investimento sostenuto.

I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:

  1. con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
  2. con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono, cio’ comporta negli esercizio successivi minori ammortamenti.

Nel caso di cessione del credito, nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento.

Per la corretta classificazione al conto economico di tale onere o provento occorre considerare che il credito tributario che deriva dall’applicazione della norma ha la caratteristica di poter essere ceduto a terzi che ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari; la presenza di tale caratteristica fa propendere per una classificazione dell’onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa.

Per quanto riguarda l’informativa di bilancio le società devono riportare le informazioni previste dal paragrafo 90 dell’OIC 16 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti.