Sede: Via Filzi, 2, Milano
  • Contatto telefonico (+39) 02-80897108

Articoli

CC I il ruolo del Revisore Legale

Il Revisore Legale sembrerebbe escluso dagli obblighi di segnalazione all’organo amministrativo in caso in cui ci siano segnali di crisi, stando al disposto dell’articolo 15 del D.L. n. 118/2021.

Per le Società a responsabilità limitata, l’articolo 2477 del codice civile prevede la nomina alternativamente di un organo di controllo o di un revisore in caso di superamento per due esercizi consecutivi di uno solo dei seguenti limiti: 4 milioni di attivo, 4 milioni di fatturato, 20 dipendenti.

Tuttavia al quarto comma, l’articolo 2477 citando esclusivamente l’organo di controllo, sancisce che ad esso si applicano le disposizioni del collegio sindacale.

Relativamente ai doveri a cui deve assolvere il collegio sindacale, l’articolo 2403 del Codice civile affida la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile rapportato alla natura, alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa.

Secondo l’articolo 25-octies del Codice della crisi d’impresa l’organo di controllo (inteso come collegio sindacale) ha il dovere di segnalare, per iscritto, all’organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata attraverso la nomina dell’esperto indipendente.

La separazione tra controllo sull’amministrazione e controllo sulla contabilità e sul bilancio assume rilevanza centrale in relazione al problema della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e dei fattori di rischio che possono incidere sulla continuità aziendale.

Tuttavia, al revisore compete la responsabilità di monitorare regolarmente la continuità aziendale e di segnalare all’impresa i fattori di rischio che possono portare a una sua compromissione (ISA 570). Questo non esonera il Revisore di avere un ruolo proattivo in virtù dello scambio di informazioni con il collegio sindacale di cui all’art. 2409-septies c.c. 

L’obiettivo è implementare un sistema di controllo interno dotato di strumenti organizzativi capaci di rilevare  e riconoscere tempestivamente segnali di crisi a seconda delle dimensioni e della tipologia dell’attività d’impresa.

Tuttavia, il ruolo del revisore diventa fondamentale all’avvio di una delle procedure previste dal CCI con un ruolo di supporto ed esperto del settore a sostegno dell’attività dell’esperto nella composizione negoziata.