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DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA PER GLI ENTI EIP – IL RUOLO DEL REVISORE

Il 7 febbraio 2022 Assisrevi ha pubblicato il documento di Ricerca n.243 “Attività del revisore sull’informativa ex art. 8 del regolamento 2020/852 – regolamento tassonomia”.

ll Documento di Ricerca n.243 emanato da Assirevi intende fornire le linee guida per il revisore incaricato dello svolgimento della verifica di conformità della Dichiarazione non finanziaria, la “DNF”, ( “D.Lgs. 254/2016”).

A questi fini il presente Documento di Ricerca fornisce l’esemplificazione delle integrazioni da apportare alla relazione del revisore sulla DNF nonché per l’integrazione della lettera di attestazione resa dagli amministratori.

Ma che cosa è La Dichiarazione non finanziaria (DFN)?

Il decreto legislativo 254/2016, di Attuazione della direttiva UE 2014/95 ed entrato in vigore nel 2017, prevede l’obbligo, per le imprese di interesse pubblico con un numero di dipendenti superiore a 500 e con ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro (o uno stato patrimoniale superiore ai 20 milioni), di presentare una dichiarazione individuale di carattere non finanziario contenente informazioni sulle performance ambientali e sociali, così da andare a definire un vero e proprio bilancio di sostenibilità delle proprie attività.

La stessa dichiarazione può essere presentata anche da aziende non sottoposte all’obbligo, in forma volontaria, esonerandole dalle disposizioni sui controlli.

Il documento si deve concentrare sui temi ambientali, sociali, riguardanti il personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta attiva e passiva contro la corruzione, secondo le attività e il settore di competenza di ciascuna impresa.

La dichiarazione può essere contenuta o in una sezione specifica della relazione sulla gestione o in un documento distinto contrassegnato dal riferimento D.lgs 254/2016.

L’informativa presente nella rendicontazione deve contenere le seguenti informazioni necessarie alla descrizione e alla comprensione del modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività per i temi di riferimento:

  • Uso delle risorse energetiche (da fonti rinnovabili e non rinnovabili) e impiego di risorse idriche;
  • Emissioni di gas serra e di gas inquinanti nell’atmosfera;
  • Impatto su ambiente, salute e sicurezza dell’impresa, con fattori di rischio sanitario e ambientale, su scenari realistici o a medio termine;
  • Gestione del personale, con le politiche attuate per la parità di genere e le modalità di dialogo con le parti sociali;
  • Rispetto dei diritti umani e misure per prevenirne la violazione e prevenire atteggiamenti discriminatori;
  • Politiche contro la corruzione attiva e passiva, con indicazione degli strumenti adottati.

Il ruolo del revisore

L’art. 8 del Regolamento Tassonomia richiede l’inserimento nella DNF di apposita informativa ma non prevede l’assoggettamento ad assurance da parte di un revisore legale di tali informazioni.

Tuttavia, la Direttiva Accounting prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l’avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario”.

In sede di recepimento in Italia della Direttiva Accounting è stato introdotto l’obbligo, per il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio, di verificare oltre all’avvenuta predisposizione della DNF, di assoggettare le informazioni di carattere non finanziario ad assurance del revisore legale. 

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio esprime un’attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite e rispetto alle metodologie e ai principi previsti dagli standard di rendicontazione utilizzati.

Allo stato attuale la normativa europea prevede che il revisore del bilancio sia obbligato unicamente ad una verifica circa l’esistenza della DNF. L’assurance del revisore sulla DNF è una attività richiesta esclusivamente dal legislatore italiano.

Impatto sulla relazione del revisore

Tenuto conto che, non si ritengono applicabili obblighi di assurance alle informazioni richieste dall’art. 8 del Regolamento Tassonomia, la loro inclusione nell’ambito della DNF richiede al revisore di trattare le stesse come “altre informazioni”.

La relazione del revisore dovrà pertanto essere integrata riportando la precisazione che l’attività di assurance svolta ha escluso le informazioni presentate dagli amministratori nell’ambito della relazione sulla DNF ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tassonomia.