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IL RUOLO DEL REVISORE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE IVA

Il 2 maggio 2022 (il termine originario del 30 aprile cade di sabato quest’anno) scade il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA 2022.

Come ogni anno ci si interroga su cosa deve fare il revisore e quale è il suo compito.

In merito alle Dichiarazioni IVA nessun adempimento spetta al revisore che non ha l’obbligo di sottoscrizione.

La normativa non prevede, per il soggetto che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio, un obbligo di sottoscrizione per la Dichiarazione annuale Iva; a meno del visto di conformità, qualora il contribuente intenda utilizzare crediti Iva in compensazione orizzontale o intenda chiederli a rimborso senza prestazione della garanzia da rilasciare in tale fattispecie. In tal caso, la firma del revisore legale nel campo del frontespizio “Sottoscrizione organo di controllo” indica l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c.2, D.lgs. n.164/1999.

Diverso è il caso per le altre dichiarazioni fiscali quali i modelli:

  • REDDITI SC;
  • IRAP 2020;
  • CNM (Consolidato Nazionale Mondiale);
  • 770 (dichiarazione come sostituto di imposta);

In questi casi, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ma prescritto da specifiche norme di legge. L’articolo 1, comma 5, del D.P.R 322 del 22 luglio 1998 prevede che “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 417 e successive modificazioni.” Pertanto tale adempimento, allo stato attuale delle disposizioni normative, si deve considerare direttamente connesso all’incarico di revisione legale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.39/2010, e dell’art. 2409 bis del Codice Civile.

La sottoscrizione delle dichiarazioni ha lo scopo esclusivo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione e che ha espresso un giudizio sul bilancio.

L’omessa sottoscrizione della dichiarazione determina a carico del revisore l’applicazione di una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione, con un ammontare minimo di 250 euro e massimo che non ecceda l’imposta effettivamente accertata a danno del contribuente.

È bene sottolineare che la sottoscrizione non rappresenta né l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi sottoscritta la cui responsabilità rimane in capo agli Amministratori della società che ha presentato le dichiarazioni sottoscritte.