Sede: Via Filzi, 2, Milano
  • Contatto telefonico (+39) 02-80897108

Articoli

LE RIVALUTAZIONI DELLE IMMATERIALI 2020 ORA SI DEDUCONO IN 50 ANNI

Tra le misure adottate dal legislatore nel corso del 2020, per far fronte alle difficolta in cui si sono venute a trovare le aziende a seguito dell’emergenza pandemica, al fine di preservare la continuità aziendale delle stesse società, è stata oggetto di meritevole attenzione la possibilità di rivalutare fiscalmente i beni iscritti in bilancio a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva del 3%.

L’articolo 110 del Dl 104/2020 ha consentito ai soggetti OIC di rivalutare fiscalmente i beni d’impresa comprese le partecipazioni, l’avviamento e le attività immateriali con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% con un risparmio sull’IRES e sull’IRAP per 18 anni.

Successivamente, l’articolo 160 del Ddl di bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2021, ha stabilito che la deduzione dei maggiori valori rivalutati di avviamento e marchi dovrà avvenire in 50 anni (introducendo il comma 8-ter all’articolo 110 del Dl104/2020). Tale norma si applica già a partire dal 2021, in deroga allo statuto del contribuente che vieta la retroattività delle norme tributarie.

Tuttavia, La legge di bilancio 2022 con il comma 8-quater prevede, anche, la possibilità di mantenere la deduzione in 18 anni, al netto del 3% già pagato, versando l’imposta sostitutiva prevista dal comma 2-ter dell’art. 176 del dpr 917/1986 per i conferimenti:

  • 12% per valori fino a 5 milioni di euro
  • 14% per valori da 5 a 10 milioni di euro 
  • 16% per valori superiori a 10 milioni di euro

Il comma 3 dell’articolo 160 della Legge di Bilancio 2022 prevede altri due scenari, ovvero l’uscita parziale o totale dalla rivalutazione fiscale.

L’uscita parziale dalla rivalutazione fiscale comporterebbe una rideterminazione dell’imposta sostitutiva, delle imposte differite e di conseguenza anche della riserva di Patrimonio netto. 

Il terzo scenario, previsto sempre dal comma 3 dell’articolo 160 della Legge di Bilancio 2022, è quello di mantenere la sola rivalutazione civilistica, abbandonando il riallineamento fiscale con necessita’ di iscrivere imposte differite.

Cosi’ scritta, la legge porterebbe ad una serie di difficolta contabili e fiscali tra cui:

Depatrimonializzazione delle Società

Tutti gli scenari sopra prospettati hanno ripercussioni negative sulla patrimonializzazione aziendale con conseguenze sulla valutazione del merito creditizio da parte del ceto bancario.

Il primo caso, comporterebbe una riduzione del patrimonio netto, in quanto la riserva deve essere iscritta al netto dell’imposta sostitutiva, rispettivamente del 9-11-13% del valore rivalutato.

Il secondo caso, comporterebbe una riclassifica parziale della riserva di patrimonio netto e dell’imposta sostitutiva inizialmente stanziata come imposte differite.

Esempio, se una Società aveva deciso di rivalutare fiscalmente immobilizzazioni per 100, al 31 dicembre 2020 aveva fatto le seguenti scritture:

pastedGraphic.png

Se a seguito della modifica normativa decidesse di allineare fiscalmente solo 50 e lasciare 50 come rivalutazione civilistica la situazioni in cui si dovrebbe venire a trovare è la seguente:

pastedGraphic_1.png

Il terzo caso, richiede l’iscrizione di imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto come previsto dal Par. 23 del Documento Interpretativo n. 7 emesso dall’OIC. Ciò comporterebbe la riclassifica di una parte della riserva di Patrimonio netto (pari al 24,9%, 27,9% (Ires e Irap) meno 3% di imposta sostituiva) e dell’intero debito per imposta sostitutiva, in quanto non più dovuta, tra le imposte differite.

Tornando all’ esempio la situazione dovrebbe essere la seguente:

pastedGraphic_2.png

Quindi bisogna riclassificare interamente le imposte sostitutive per 3 e riclassificare per 25 la riserva di patrimonio netto.

Doppio binario civilistico/fiscale

Il disallineamento che si verrebbe a creare tra l’ammortamento civilistico, 18 anni, e quello fiscale, 50 anni, genererebbe un doppio binario che durerebbe mezzo secolo, di non facile gestione.

Inoltre, i maggiori ammortamenti civilistici rispetto a quelli fiscali genererebbero imposte anticipate che verrebbero completamente riassorbite nell’arco di 50 anni con difficoltà nel valutare, nel rispetto del principio della prudenza, la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Infine, al fine di evitare il raggiro della norma tramite la cessione o la dismissione di marchi e/o avviamenti, sempre il primo comma dell’art. 160, stabilisce che anche le eventuali minusvalenze emergenti dalla cessione di tali asset vengono dedotte nello stesso arco temporale.