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Valutazione della continuità aziendale

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 tratta della responsabilità del revisore relativamente all’utilizzo da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale. In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e di rilevare eventuali incertezze significative.

Il presupposto della continuità aziendale implica che un’impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro di dodici mesi. Il postulato di bilancio è utilizzato in modo appropriato se le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. 

La responsabilità del revisore si estrinseca in due momenti essenziali:

a) verificare alla data di chiusura dell’esercizio non sussistano dubbi sulla continuità aziendale tali da far ritenere che non ci siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività o la presenza di cause di scioglimento ex artt. 2484 e 2485 c.c.;

b) individuare le informazioni da riportate nella nota integrativa in relazione all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

E’ bene precisare che qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata, di conseguenza eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve:

  1. esaminare i piani di azione della direzione e l’effettiva implementazione;
  2. raccogliere elementi probativi elementi probativi ed appropriati sulla fattibilità dei piani di azione;
  3. raccogliere tutti gli elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l’esistenza di un’incertezza significativa sulla continuità aziendale;
  4. stabilire se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce fatti o informazioni tali da modificare le conclusioni della medesima Direzione;
  5. richiedere ed ottenere sempre dalla direzione attestazioni scritte riguardo ai piani di azioni future;
  6. qualora l’esistenza del presupposto sia fondato sulle garanzie rilasciate da parte di società controllanti, il revisore deve ottenere copia della lettera di supporto e valutare la capacità finanziaria del garante.

Nel caso di incertezze significative, il Revisore deve chiede alla Direzione di estendere l’arco temporale delle proprie valutazioni. 

Nel caso in cui il Revisore valuti non appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità il revisore esprime un giudizio con rilievi, ovvero un’impossibilità ad esprimere un giudizio.

La L. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 (decreto Milleproroghe) ha sterilizzato gli effetti delle perdite 2021 come già il Decreto Liquidità aveva fatto per le perdite 2020 sospendendo nella verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale le previsioni legate alle incertezze e agli effetti dell’emergenza COVID-19. Tuttavia la deroga alla continuità aziendale non opera tout court, bensì il revisore deve discernere gli effetti contingenti della crisi pandemica da quelli strutturali per i quali si presuppone che la valutazione della going concern fosse già compromessa e la pandemia ne sia solo l’aggravante.

Inoltre, la norma non ha  previsto nessuna sospensione in termini di adeguata informativa riguardo gli eventi e le circostanze che possano aver determinato la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell’esercizio. Ciò pone in evidenza il ruolo cruciale svolto dal revisore nella sua funzione di garante della qualità dell’informativa dei bilanci revisionati ai tempi delle restrizioni pandemiche.